MEDIAZIONE

MediaOstiensis Italia

Organismo di Mediazione civile

COS'E' LA MEDIAZIONE

MediaOstiensis Italia – Organismo di mediazione civile e commerciale

L

a mediazione è procedimento di composizione stragiudiziale delle controversie, svolta da un terzo imparziale, il Mediatore, un professionista esperto in tecniche di gestione dei conflitti, indipendente, e neutrale il cui compito è quello di facilitare il dialogo tra le parti,  avvicinare le posizioni e gli interessi delle stesse affinché possano collaborare per comporre la controversia e raggiungere un accordo condiviso.

Riferimenti normativi

Decreto Ministeriale 150/2023 in vigore dal 15.11.2023

Decreto Legislativo n. 28/2010 e successive modifiche

Decreto Ministeriale n. 180/2010

Decreto Ministeriale n. 139/2014

Direttiva Europea n. 52/2008

LA MEDIAZIONE PUO' ESSERE

OBBLIGATORIA

La legge impone, quale condizione di procedibilità, il tentativo di mediazione per tutte le controversie in materia di:
Condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera (incluso prestazione d’opera intellettuale), rete, somministrazione (incluso contratti di energia, acqua e sevizi vari), società di persone e subfornitura.

VOLONTARIA

Possono essere le parti di loro iniziativa che, per singole controversie ovvero con accordi generali, decidono di prevenire o risolvere una lite con l’intervento del mediatore.

DELEGATA

Il giudice (anche nel giudizio di appello) può sospendere temporaneamente la causa, per un massimo di 3 mesi, e obbligare le parti a tentare di trovare un accordo in Mediazione

PER CONTRATTO O STATUTO

Nei contratti o negli statuti delle società può essere inserita una clausola che obblighi a tentare la mediazione, prima che venga avviata la causa innanzi al giudice

COME SI SVOLGE LA MEDIAZIONE

IL PRIMO INCONTRO

Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione, anche con la formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse.

PROCEDIMENTO DELLA MEDIAZIONE

Ogni incontro di mediazione prevede sessioni congiunte, in cui ogni parte ha l'opportunità di esprimere il proprio punto di vista, e delle sessioni separate con il solo mediatore al fine di approfondire e valutare le ragioni e le richieste. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, le parti possono richiedere l’ausilio di un consulente tecnico iscritto all’albo dei C.T.U..

PROPOSTA DEL MEDIATORE: su richiesta esplicita delle parti, il mediatore può formulare una proposta. La Proposta è redatta per iscritto e notificata alle parti, le quali, nel termine di giorni sette, dovranno comunicare l'accettazione oppure il rifiuto della stessa. In mancanza di risposta nel termine indicato, la proposta si intende rifiutata.

CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE

ACCORDO: il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo redatto dalle parti con l’assistenza dei rispettivi legali. L’accordo sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico, costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale (art. 12 D.Lgs 28/2010)

MANCATO ACCORDO: le parti non ravvisano la possibilità di giungere ad una soluzione condivisa, il mediatore forma processo verbale ove attesta l’impossibilità di raggiungere un accordo.

AVVIA UNA MEDIAZIONE