VANTAGGI DELLA MEDIAZIONE

MediaOstiensis Italia

Organismo di Mediazione civile

VANTAGGI DELLA MEDIAZIONE

MediaOstiensis Italia – Organismo di mediazione civile e commerciale

VELOCITA'

Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a 3 mesi, prorogabile di ulteriori 3 dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti

COSTI

I costi sono contenuti e già predeterminati. Le indennità sono rapportate al valore della lite.

VERBALE ESECUTIVO

Il verbale, al quale è allegato il testo dell'accordo raggiunto, è titolo esecutivo ed ha l’efficacia della sentenza. Costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale. Questa vantaggiosa opportunità consente agli avvocati e alle parti di perfezionare un titolo esecutivo, in un solo giorno, a seguito del primo incontro, anziché attendere spesso anni presso il Tribunale adito con aggravio di costi e tempi.

RISERVATEZZA

Tutti coloro che intervengono nel procedimento sono tenuti alla riservatezza rispetto a quanto emerso; inoltre, tutte le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso della procedura non possono essere utilizzate, in alcun modo, nell'eventuale giudizio successivo, salvo il consenso della parte dichiarante o da cui provengono le informazioni.

VANTAGGI FISCALI

Ai sensi del D. Lgs 28/10 riformato e dei Decreti 1 agosto 2023, le parti hanno diritto alle seguenti agevolazioni fiscali:
• Un credito d’imposta fino a € 600 per le indennità di mediazione e gli onorari dei legali per ciascuna procedura di mediazione fino a un totale annuo di € 2.400 per persona fisica e € 24.000 per persona giuridica. Il credito d’imposta è ridotto alla metà in caso di mancata conciliazione.
• Un credito d’imposta fino a € 518 commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione dell’accordo di conciliazione.
• Il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l’assistenza dell’avvocato se è raggiunto l’accordo in mediazione nelle materie oggetto della condizione di procedibilità.
• Il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per le indennità di mediazione, a prescindere dall’esito della mediazione.

ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI REGISTRO

Il verbale contenete l’accordo di conciliazione è esente dell’imposta di registro entro il limite di valore di € 100.000, altrimenti l’imposta è dovuta solo per la parte eccedente.
Tutti gli atti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura ( art. 17 comma 2 D. Lgs. n 28/2010).

AVVIA UNA MEDIAZIONE