Riduzione dei tempi
Controversie risolte in tempi molto più rapidi, spesso in poche settimane, rispetto ai mesi o anni di un procedimento giudiziario.
Risoluzione alternativa delle controversie (ADR)
Una soluzione innovativa ed efficace per risolvere le controversie evitando lunghi e costosi procedimenti giudiziari, con un servizio che mette al centro le esigenze di entrambe le parti.
Definizione
La mediazione civile è un processo alternativo di risoluzione delle controversie (ADR) che si svolge al di fuori del sistema giudiziario tradizionale.
Attraverso l’intervento di un mediatore qualificato e imparziale, le parti possono negoziare e raggiungere un accordo in modo volontario e collaborativo.
Questo metodo è particolarmente indicato per controversie riguardanti diritti reali, proprietà, locazioni e molte altre questioni civili.
Vantaggi
Controversie risolte in tempi molto più rapidi, spesso in poche settimane, rispetto ai mesi o anni di un procedimento giudiziario.
Costi significativamente inferiori rispetto a quelli di un processo: una scelta conveniente ed efficace.
Tutte le informazioni condivise sono strettamente confidenziali, a garanzia della privacy delle parti.
Le parti possono trovare soluzioni creative che soddisfano meglio i loro interessi e bisogni.
Il percorso
Le parti si incontrano con il mediatore per discutere la natura della controversia e stabilire le regole del processo.
Il mediatore facilita il dialogo tra le parti, aiutandole a identificare i punti di accordo e le aree di conflitto.
In alcuni casi il mediatore può proporre una soluzione, che le parti possono accettare o modificare.
Una volta raggiunto, l’accordo viene formalizzato in un documento con la stessa forza di una sentenza giudiziaria.
Domande frequenti
Per controversie su diritti reali, proprietà, locazioni, condominio, successioni, divisioni, risarcimento danni e in generale su diritti disponibili. In molte di queste materie il tentativo di mediazione è obbligatorio prima della causa.
Il primo incontro è fissato tra 20 e 40 giorni dal deposito della domanda, salvo diversa indicazione concorde delle parti.
Sì, il regolamento prevede la modalità telematica: incontri in videoconferenza e firma digitale dei verbali.
La procedura si chiude con un verbale di mancata partecipazione. Il giudice, nel successivo giudizio, può valutare la mancata partecipazione senza giustificato motivo ai fini delle spese e ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.c.
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