Obbligatoria
La legge richiede di tentare la mediazione per alcune controversie prima di andare in tribunale. Questo include settori come locazioni, successioni e risarcimenti danni da responsabilità medica.
Mediazione civile e commerciale
Uno strumento per gestire i conflitti tra imprese, consumatori e privati in un ambiente informale e riservato, in tempi veloci e a costi contenuti.
Definizione
La mediazione è uno strumento di risoluzione delle controversie civili e commerciali, che permette alle imprese, ai consumatori e ai privati di gestire i loro conflitti in un ambiente informale e riservato, in tempi veloci e a costi contenuti.
È svolta da un terzo imparziale ed è finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
La mediazione può svolgersi presso enti pubblici o privati iscritti nel Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia, che erogano il servizio nel rispetto della legge, del regolamento ministeriale e del regolamento interno approvato dal Ministero.
Il quadro di legge
Le norme europee e nazionali che disciplinano il procedimento di mediazione.
Riconosce la mediazione come strumento efficace a livello europeo, promuovendo l’armonizzazione delle normative tra gli Stati membri.
Stabilisce le linee guida per la mediazione civile e commerciale, promuovendo l’uso di metodi alternativi di risoluzione delle controversie.
Definisce i criteri per la formazione dei mediatori e per l’accreditamento degli organismi di mediazione.
Fornisce ulteriori disposizioni in materia di mediazione, con particolare riferimento alle modalità di svolgimento del processo.
In vigore dal 15 novembre 2023, è l’aggiornamento più recente che regola il procedimento di mediazione.
Quando si ricorre
La legge richiede di tentare la mediazione per alcune controversie prima di andare in tribunale. Questo include settori come locazioni, successioni e risarcimenti danni da responsabilità medica.
Le parti possono scegliere di risolvere le controversie attraverso la mediazione anche senza un obbligo legale, favorendo relazioni positive e riducendo costi e tempi di risoluzione.
Un giudice può sospendere temporaneamente il processo per invitare le parti a tentare la mediazione, offrendo una soluzione più rapida e meno costosa rispetto al processo giudiziario.
Molti contratti e statuti societari includono una clausola che impone di tentare la mediazione prima di avviare un’azione legale.
Mediazione con MediaOstiensis Italia
Facilitiamo il dialogo tra le parti in conflitto, offrendo soluzioni efficaci per raggiungere un accordo condiviso.
Se le parti raggiungono un accordo, il mediatore redige un processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo, redatto con l’assistenza dei legali delle parti.
Una volta sottoscritto, l’accordo costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare e l’iscrizione di ipoteca giudiziale (art. 12 D.Lgs. n. 28/2010).
Se le parti non riescono a trovare una soluzione condivisa, il mediatore redige un verbale che attesta l’impossibilità di raggiungere un accordo.
In tal caso le parti possono decidere di ricorrere al giudizio ordinario, avendo assolto l’eventuale condizione di procedibilità.
Domande frequenti
È un terzo imparziale, iscritto nell’elenco dell’organismo e formato secondo i requisiti ministeriali, che assiste le parti nella ricerca di un accordo amichevole. Prima dell’incontro deposita una dichiarazione di indipendenza e imparzialità.
La mediazione obbligatoria è prevista dalla legge per alcune materie prima di andare in tribunale; la volontaria è scelta liberamente dalle parti; la delegata è disposta dal giudice nel corso del processo. Esiste anche la mediazione prevista da una clausola di contratto o statuto.
Nella mediazione obbligatoria e in quella delegata dal giudice le parti devono essere assistite da un avvocato. Nella mediazione volontaria l’assistenza legale è facoltativa, ma consigliata per la redazione dell’accordo.
Il mediatore redige un processo verbale con allegato il testo dell’accordo. Sottoscritto dalle parti e dai loro avvocati, l’accordo costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale (art. 12 D.Lgs. 28/2010).
No. Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite durante la procedura sono riservate e non possono essere utilizzate nel successivo giudizio avente lo stesso oggetto, salvo consenso della parte da cui provengono (art. 10 D.Lgs. 28/2010).
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